Statuto e documenti

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CALESTANO
STATUTO
ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 E' costituita un'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Turistica Pro Loco Calestano”.
1.2 L'associazione ha sede in Calestano (PR).
ART. 2
COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'
2.1 L’Associazione Turistica Pro Loco Calestano, di seguito chiamata Pro Loco, riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Calestano e favorire il miglioramento della vita sociale dei suoi residenti.
2.2 La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale; con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2.3 La Pro Loco sviluppa la sua attività attraverso le iniziative ritenute più idonee al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2.4 E’ facoltà della Pro Loco aderire all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco dell’Emilia Romagna nonché di iscriversi negli appositi elenchi provinciali/regionali.
ART. 3
OGGETTO SOCIALE
3.1 Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l’eventuale apertura di appositi uffici;
h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).
ART.4
SOCI
4.1 I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Sostenitori eventuali;
4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.
4.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. La qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo.
4.4 Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1 I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale;
5.2 Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
5.3 I Soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
ART. 6
AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.
6.2 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
6.3 L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
ART. 7
ORGANI SOCIALI
7.1 Sono organi della Pro Loco:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri eventuale
ART. 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci, secondo il concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da codice civile. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
8.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
8.3 All'Assemblea prendono parte tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.
8.4 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
a) Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
b) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci.
c) L'Assemblea, sia ordinaria e sia straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia l’oggetto da trattare, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
8.5 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
L’Assemblea ordinaria elegge, di norma ogni tre anni e nell’ambito dei propri soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente il Collegio dei Probiviri.
8.6 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo deve essere convocata entro il mese di giugno.
8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che dal Presidente quando questi ne ravvisi la necessità,
a) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
b) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
c) per le modifiche dello Statuto;
d) per lo scioglimento della Pro Loco.
8.8 L'avviso di convocazione delle Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) deve essere consegnata a mano o a mezzo posta. Ad eccezione delle assemblee convocate per lo scioglimento, la spedizione può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarle a conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in pubblica bacheca, etc.).
8.9 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi (presenti o per delega).
8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
ART. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1 L'Assemblea, dopo averne fissato il numero, elegge tra i Soci, di norma ogni tre anni, i componenti del Consiglio Direttivo in numero di minimo cinque e massimo nove componenti.
9.2. Il Consiglio Direttivo per essere valido deve essere composto, durante il periodo di vigenza ed a prescindere dal numero dei componenti iniziali, da un numero di membri che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a nove unità.
9.3. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza assoluta dei membri, provvede alla nomina, al proprio interno, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
9.4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
9.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
9.6. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
9.7. In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:
i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga e qualora ne sia compromessa la sua funzionalità, sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9.9. Per la validità delle deliberazioni, ad eccezione di quanto previsto al punto 9.3. e al successivo punto 9.14, occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.10. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
9.11. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere aperte al pubblico.
9.12. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.
9.13. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
9.14. E’ facoltà del Consiglio Direttivo, con i voti favorevoli di almeno due terzi del Consiglio stesso, di:
a. esprimere una Giunta con compiti esecutivi, formata da membri del Consiglio e, se il caso, integrata da Soci (massimo tre) cooptati per l’attuazione di progetti particolari e per periodi di tempo determinati;
b, formulare un Regolamento interno in grado di tracciare le linee operative delle attività del Consiglio, della Giunta e dei singoli consiglieri con incarichi particolari.
9.15. Svolge le funzioni dei Probiviri.
9.16. Nomina l’Ufficio Elettorale composto da tre membri.

ART. 10
IL PRESIDENTE
10.1 Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
10.2 Il Vice Presidente è pure nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
10.7 E' assistito dal Segretario.
ART. 11
IL SEGRETARIO, IL TESORIERE, LA GIUNTA
11.1 Il Segretario, il Tesoriere e la Giunta sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento dell’Associazione.
11.3 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.4 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
11.5 E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
11.6. La Giunta porta a esecuzione i progetti e gli eventi che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno affidarle.
11.7. La Giunta agirà in completa autonomia nell’ambito degli obiettivi e del budget di spesa fissati a questo fine dal Consiglio Direttivo.

ART. 12
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci.
12.2 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
12.3 I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
12.4 I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
ART. 13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
13.1. Vengono eventualmente eletti, se richiesto dall’Assemblea, in numero di tre membri. Vigilano sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio. Possono proporre al Consiglio Direttivo azioni disciplinari nei confronti di Soci inadempienti.
ART. 14
ENTRATE E SPESE
16.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
a) quote e contributi dei Soci;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
16.2 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
16.3 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 15
PRESTAZIONI DEI SOCI
17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
17.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.
17.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.
17.5 Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.
ART. 16
RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
18.1 Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. Contestualmente all'approvazione del bilancio.
18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART. 17
SCIOGLIMENTO
19.1 L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata in forma scritta con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci.
19.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altre Associazioni di promozione sociale, oppure a fini di utilità sociale, salvo destinazioni imposte dalla legge.
19.3 I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di essere utilizzate a fini di utilità sociale.
ART. 18
NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

 

 

 

Qui puoi scaricare l'atto di ricognizione della nostra Associazione che sotituisce l'atto costitutivo.

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